Art. 10.

                              Pagamenti

    La  borsa  e' erogata, di norma, in unica soluzione al termine di
ciascun  anno  di  corso,  ovvero se lo si reputa opportuno, e previa
richiesta  motivata  dell'interessato,  in  non  piu' di tre rate con
scadenze  quadrimestrali,  e  comunque  previa idonea attestazione di
inizio  di  regolare  frequenza,  rilasciata  dal  responsabile della
struttura   ove   il   borsista   svolge   l'attivita'   di   ricerca
post-dottorato.