Art. 10. Pagamenti La borsa e' erogata, di norma, in unica soluzione al termine di ciascun anno di corso, ovvero se lo si reputa opportuno, e previa richiesta motivata dell'interessato, in non piu' di tre rate con scadenze quadrimestrali, e comunque previa idonea attestazione di inizio di regolare frequenza, rilasciata dal responsabile della struttura ove il borsista svolge l'attivita' di ricerca post-dottorato.