Art. 11. Divieti - Incompatibilita' - Congedo La borsa di studio di cui al presente bando non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi del dottorato di ricerca. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Chi ha usufruito di una borsa di studio non puo' usufruire una seconda volta allo stesso titolo.