Art. 11.

                Divieti - Incompatibilita' - Congedo

    La  borsa  di  studio  di  cui  al presente bando non puo' essere
cumulata  con  altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca del borsista.
    Ai  dipendenti  pubblici  che  fruiscono delle borse di studio e'
estesa  la  possibilita'  di  chiedere  il  collocamento  in  congedo
straordinario  per  motivi  di studio senza assegni, prevista per gli
ammessi ai corsi del dottorato di ricerca.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.
    Chi  ha  usufruito  di una borsa di studio non puo' usufruire una
seconda volta allo stesso titolo.