Art. 4.

                       Criteri di valutazione

    Per l'esame dei programmi, per la valutazione dei titoli e per la
conferma  della  borsa  di  studio  allo scadere del primo anno, sono
costituite  delle  Commissioni  giudicatrici, composte da tre membri,
per l'area di interesse.
    I  criteri  di valutazione della Commissione sono determinati, ai
fini  della  valutazione  globale,  dalla rilevanza percentuale delle
seguenti voci, di seguito indicate:
      a) programma correlato alle esigenze delle attivita' di ricerca
svolte nell'Ateneo 50%;
      b) tesi di dottorato 25%;
      c) pubblicazioni 15%;
      d) voto di laurea ed altri titoli 10%;
    La  borsa  viene  attribuita con decreto rettorale in base ad una
graduatoria.
    Allo  scadere  del  primo anno di attivita' di ricerca i borsisti
presentano una particolareggiata relazione, sull'attivita' di ricerca
svolta  e sui risultati conseguiti alle Commissioni giudicatrici, che
previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' possono proporre
al  Magnifico  rettore  la  conferma  o  la  decadenza della borsa di
studio.
    La relazione deve essere presentata dal borsista entro il termine
fissato nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dal
godimento   della   medesima,  e  deve  essere  accompagnata  da  una
dichiarazione,  resa dal docente responsabile del settore scientifico
nel  quale  il borsista e' stato collocato, sull'attivita' di ricerca
svolta dal borsista stesso nel corso del primo anno.
    I  candidati  dovranno  provvedere,  a proprie spese ed entro tre
mesi  dall'espletamento  del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali   pubblicazioni  inviate  all'Universita':  trascorso  tale
periodo  l'Universita'  non  sara'  responsabile  in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.