Art. 4. Criteri di valutazione Per l'esame dei programmi, per la valutazione dei titoli e per la conferma della borsa di studio allo scadere del primo anno, sono costituite delle Commissioni giudicatrici, composte da tre membri, per l'area di interesse. I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, dalla rilevanza percentuale delle seguenti voci, di seguito indicate: a) programma correlato alle esigenze delle attivita' di ricerca svolte nell'Ateneo 50%; b) tesi di dottorato 25%; c) pubblicazioni 15%; d) voto di laurea ed altri titoli 10%; La borsa viene attribuita con decreto rettorale in base ad una graduatoria. Allo scadere del primo anno di attivita' di ricerca i borsisti presentano una particolareggiata relazione, sull'attivita' di ricerca svolta e sui risultati conseguiti alle Commissioni giudicatrici, che previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' possono proporre al Magnifico rettore la conferma o la decadenza della borsa di studio. La relazione deve essere presentata dal borsista entro il termine fissato nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dal godimento della medesima, e deve essere accompagnata da una dichiarazione, resa dal docente responsabile del settore scientifico nel quale il borsista e' stato collocato, sull'attivita' di ricerca svolta dal borsista stesso nel corso del primo anno. I candidati dovranno provvedere, a proprie spese ed entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Universita': trascorso tale periodo l'Universita' non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.