Art. 6.

                   Facolta' di verifica requisiti

    L'Amministrazione si riserva la facolta' di inviare ai competenti
uffici distrettuali delle imposte dirette il nome del vincitore della
borsa  di  studio  per  consentire  agli  uffici stessi gli opportuni
accertamenti   sulla  effettiva  consistenza  del  reddito  personale
dell'interessato.