Art. 7. Differimenti-Sospensioni Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti, al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Colui che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovi in servizio militare e' tenuto ad esibire un certificato dell'autorita' militare nel quale dovra' essere indicata anche la data in cui avra' termine il servizio stesso. Inoltre colui che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dovra' esibire un apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.