Art. 7.

                      Differimenti-Sospensioni

    Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzioni nel
periodo  di  godimento  della borsa verranno consentiti, al vincitore
che  dimostri  di  dover  soddisfare obblighi militari o che si trovi
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
    Colui  che  alla  data di ricezione della lettera di conferimento
della  borsa  si  trovi  in servizio militare e' tenuto ad esibire un
certificato  dell'autorita' militare nel quale dovra' essere indicata
anche la data in cui avra' termine il servizio stesso.
    Inoltre  colui  che  alla  data  di  ricezione  della  lettera di
conferimento  della  borsa  si  trovi nelle condizioni previste dalla
legge   30 dicembre   1971,   n. 1204,  dovra'  esibire  un  apposito
certificato  medico  nel  quale dovranno essere indicati i periodi di
astensione ai sensi della citata legge.