Art. 8. Nomina-Decorrenza L'attivita' di ricerca di post-dottorato in qualita' di borsista non potra' essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di nomina, da considerare formale atto di conferimento della borsa, predisposto dall'amministrazione a conclusione delle procedure concorsuali, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. Il borsista e' tenuto al termine del primo anno di corso, a presentare alla Commissione giudicatrice la relazione sull'attivita' di ricerca svolta di cui al presente bando di concorso. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima che lo stesso abbia iniziata l'attivita' di ricerca di post-dottorato, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.