Art. 8.

                          Nomina-Decorrenza

    L'attivita'  di ricerca di post-dottorato in qualita' di borsista
non potra' essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di
nomina,  da  considerare  formale  atto  di conferimento della borsa,
predisposto   dall'amministrazione   a  conclusione  delle  procedure
concorsuali,   dopo   l'accertamento   del   possesso  dei  requisiti
prescritti dal presente bando.
    Il  borsista  e'  tenuto  al  termine  del primo anno di corso, a
presentare  alla Commissione giudicatrice la relazione sull'attivita'
di ricerca svolta di cui al presente bando di concorso.
    In caso di rinuncia dell'avente diritto prima che lo stesso abbia
iniziata  l'attivita'  di  ricerca  di post-dottorato, subentra altro
candidato secondo l'ordine di graduatoria.