Art. 9.

                           Conferma borsa

    La  borsa di studio e' confermata, previo parere favorevole della
Commissione giudicatrice.
    Ai  fini  della  conferma  della  borsa  di studio, l'interessato
dovra'  mantenere,  per  tutta  la  durata  della borsa di studio, il
possesso   del   requisito   del   reddito,   che   sara'   accertato
dall'amministrazione   universitaria   mediante  la  richiesta  delle
autocertificazioni di cui all'art. 5 lettera b) del presente bando.
    Il  venir  meno di uno dei requisiti stabiliti dal presente bando
comporta  la  decadenza  dal  diritto  di  fruizione  della  borsa  e
l'obbligo   per   l'interessato   di  dare  tempestiva  comunicazione
all'amministrazione   universitaria,   incorrendo   nelle   penalita'
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso
di mancato adempimento.
    Fatti  salvi  i  casi  previsti  dall'art. 9  del  presente bando
l'assegnatario  che  non  concluda  l'anno  di  ricerca  e'  tenuto a
restituire  le  somme  percepite  durante lo stesso anno e decade dal
diritto alla borsa di studio.