Art. 9. Conferma borsa La borsa di studio e' confermata, previo parere favorevole della Commissione giudicatrice. Ai fini della conferma della borsa di studio, l'interessato dovra' mantenere, per tutta la durata della borsa di studio, il possesso del requisito del reddito, che sara' accertato dall'amministrazione universitaria mediante la richiesta delle autocertificazioni di cui all'art. 5 lettera b) del presente bando. Il venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal presente bando comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di dare tempestiva comunicazione all'amministrazione universitaria, incorrendo nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di mancato adempimento. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 del presente bando l'assegnatario che non concluda l'anno di ricerca e' tenuto a restituire le somme percepite durante lo stesso anno e decade dal diritto alla borsa di studio.