Art. 10.

                              Pagamenti

    Il  pagamento  della  borsa  di  studio e' effettuato in tre rate
anticipate:  la  prima rata e' liquidata al momento dell'assegnazione
della  borsa;  la  seconda  rata  e' liquidata allo scadere del primo
quadrimestre,  mentre  la  terza  sara'  liquidata  allo  scadere del
secondo  quadrimestre,  e  comunque  previa  idonea  attestazione  di
regolare frequenza del docente sotto la cui sorveglianza si svolge la
ricerca.