Art. 10. Pagamenti Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in tre rate anticipate: la prima rata e' liquidata al momento dell'assegnazione della borsa; la seconda rata e' liquidata allo scadere del primo quadrimestre, mentre la terza sara' liquidata allo scadere del secondo quadrimestre, e comunque previa idonea attestazione di regolare frequenza del docente sotto la cui sorveglianza si svolge la ricerca.