Art. 11.

                Divieti - incompatibilita' - congedo

    La  borsa  di  studio  di  cui  al presente bando non puo' essere
cumulata  con  altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei borsisti.
    I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e
sono  tenuti  ad  assolvere  agli  impegni  stabiliti  nel decreto di
concessione della borsa pena la decadenza della stessa.
    La   borsa   di  studio  comunque  utilizzata  non  da'  luogo  a
trattamenti  previdenziali  ne'  a  valutazioni  ai  fini di carriere
giuridiche  ed  economiche,  ne'  a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
    La   borsa   di  studio  di  cui  al  presente  bando  e'  esente
dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone
fisiche. E' soggetta ad IRAP a carico dell'amministrazione.
    Ai  dipendenti  pubblici  che  fruiscono della borsa di studio e'
estesa  la  possibilita'  di  chiedere  il  collocamento  in  congedo
straordinario  per  motivi  di studio senza assegni, prevista per gli
ammessi ai corsi del dottorato di ricerca.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.