Art. 11. Divieti - incompatibilita' - congedo La borsa di studio di cui al presente bando non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche e sono tenuti ad assolvere agli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa pena la decadenza della stessa. La borsa di studio comunque utilizzata non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. La borsa di studio di cui al presente bando e' esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. E' soggetta ad IRAP a carico dell'amministrazione. Ai dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi del dottorato di ricerca. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.