Art. 5.

                           Prove di esame

    La  prova d'esame consiste in un colloquio inteso ad accertare il
grado  di  preparazione  del  candidato necessario alla frequenza del
corso  di  perfezionamento  presso la prescelta istituzione estera di
livello universitario.
    I  criteri  di valutazione della commissione sono determinati, ai
fini  della  valutazione  globale,  dalla rilevanza percentuale delle
seguenti voci, di seguito indicate:
      a) prova d'esame 40%;
      b) voto  di laurea e voti riportati negli esami di profitto 30%
di  cui  20%  al  voto di laurea ed il 10% alla media riportata negli
esami di profitto;
      c) pubblicazioni 25%;
      d) altri titoli 5%;
    La  valutazione  dei  titoli dovra' precedere, comunque, la prova
d'esame.
    La  convocazione  per  il colloquio avverra' a mezzo raccomandata
con  ricevuta  di  ritorno  non meno di venti giorni prima della data
fissata per la prova.
    Per  sostenere  la  prova  suddetta  i  candidati dovranno essere
muniti di un valido documento di riconoscimento.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione  formula  un'apposita
graduatoria  sulla  base  della  somma dei punteggi riportati da ogni
candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo.
    Le   borse  vengono  attribuite  con  decreto  rettorale  secondo
l'ordine   della   graduatoria  fino  alla  concorrenza  delle  borse
disponibili.
    I  candidati  dovranno  provvedere,  a proprie spese ed entro tre
mesi  dall'espletamento  del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali   pubblicazioni  inviate  all'universita':  trascorso  tale
periodo  l'Universita'  non  sara'  responsabile  in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.