Art. 5. Prove di esame La prova d'esame consiste in un colloquio inteso ad accertare il grado di preparazione del candidato necessario alla frequenza del corso di perfezionamento presso la prescelta istituzione estera di livello universitario. I criteri di valutazione della commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, dalla rilevanza percentuale delle seguenti voci, di seguito indicate: a) prova d'esame 40%; b) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto 30% di cui 20% al voto di laurea ed il 10% alla media riportata negli esami di profitto; c) pubblicazioni 25%; d) altri titoli 5%; La valutazione dei titoli dovra' precedere, comunque, la prova d'esame. La convocazione per il colloquio avverra' a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima della data fissata per la prova. Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Al termine dei lavori la commissione formula un'apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate nel presente articolo. Le borse vengono attribuite con decreto rettorale secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle borse disponibili. I candidati dovranno provvedere, a proprie spese ed entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'universita': trascorso tale periodo l'Universita' non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.