Art. 7. Facolta' di verifica requisiti L'amministrazione si riserva la facolta' di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco dei vincitori delle borse di studio per consentire agli uffici stessi gli opportuni accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito personale degli interessati. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorieta' presentate dai candidati.