Art. 7.

                   Facolta' di verifica requisiti

    L'amministrazione si riserva la facolta' di inviare ai competenti
uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette un elenco dei vincitori
delle borse di studio per consentire agli uffici stessi gli opportuni
accertamenti  sulla effettiva consistenza del reddito personale degli
interessati.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive di certificazione e di
notorieta' presentate dai candidati.