Art. 8. Differimenti - sospensioni Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti, previa accettazione da parte delle istituzioni estere, ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari e che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato (o autocertificazione) delle autorita' militari nel quale dovra' essere indicata anche la data in cui avra' termine il servizio stesso. Inoltre coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 devono esibire apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.