Art. 8.

                     Differimenti - sospensioni

    Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzioni nel
periodo   di   godimento  della  borsa  verranno  consentiti,  previa
accettazione  da  parte  delle  istituzioni  estere, ai vincitori che
dimostrino  di  dover  soddisfare  obblighi militari e che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
    Coloro  che  alla data di ricezione della lettera di conferimento
della borsa si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un
certificato (o autocertificazione) delle autorita' militari nel quale
dovra' essere indicata anche la data in cui avra' termine il servizio
stesso.
    Inoltre  coloro  che  alla  data  di  ricezione  della lettera di
conferimento  della  borsa si trovino nelle condizioni previste dalla
legge  30 dicembre  1971, n. 1204 devono esibire apposito certificato
medico  nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai
sensi della citata legge.