Art. 9.

                         Nomina - decorrenza

    L'attivita' di perfezionamento all'estero in qualita' di borsista
non potra' essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di
nomina,  da  considerare  formale  atto  di conferimento della borsa,
predisposto   dall'amministrazione   a  conclusione  delle  procedure
concorsuali,   dopo   l'accertamento   del   possesso  dei  requisiti
prescritti dal presente bando.
    Ai   fini   dell'eventuale   conferma   della  borsa  di  studio,
l'interessato  dovra'  mantenere,  per tutta la durata della borsa di
studio,  il  possesso  del requisito del reddito, che sara' accertato
dall'amministrazione   universitaria   mediante  la  richiesta  delle
autocertificazioni di cui all'art. 6 punto b) del presente bando.
    Il  venir  meno di uno dei requisiti stabiliti dal presente bando
comporta  la  decadenza  dal  diritto  di  fruizione  della  borsa  e
l'obbligo   per   l'interessato   di  dare  tempestiva  comunicazione
all'amministrazione   universitaria,   incorrendo   nelle   penalita'
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso
di mancato adempimento.
    L'assegnatario  che  non  concluda l'anno, o il periodo inferiore
all'anno,  di  perfezionamento  all'estero  decade  dal diritto della
borsa  di  studio,  che sara' ridotta proporzionalmente ai periodo di
effettiva frequenza.
    In  caso  di  rinuncia  degli aventi diritto prima che gli stessi
abbiano  iniziata l'attivita' di perfezionamento all'estero, subentra
altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.