Art. 9. Nomina - decorrenza L'attivita' di perfezionamento all'estero in qualita' di borsista non potra' essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di nomina, da considerare formale atto di conferimento della borsa, predisposto dall'amministrazione a conclusione delle procedure concorsuali, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. Ai fini dell'eventuale conferma della borsa di studio, l'interessato dovra' mantenere, per tutta la durata della borsa di studio, il possesso del requisito del reddito, che sara' accertato dall'amministrazione universitaria mediante la richiesta delle autocertificazioni di cui all'art. 6 punto b) del presente bando. Il venir meno di uno dei requisiti stabiliti dal presente bando comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di dare tempestiva comunicazione all'amministrazione universitaria, incorrendo nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di mancato adempimento. L'assegnatario che non concluda l'anno, o il periodo inferiore all'anno, di perfezionamento all'estero decade dal diritto della borsa di studio, che sara' ridotta proporzionalmente ai periodo di effettiva frequenza. In caso di rinuncia degli aventi diritto prima che gli stessi abbiano iniziata l'attivita' di perfezionamento all'estero, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.