Art. 7.

Nomina  della  commissione  esaminatrice  Formazione  ed approvazione
                          delle graduatorie

    1.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata con successivo
provvedimento, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
    2.  Espletate  le  prove  del  concorso  la  commissione forma la
graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che alle prove d'esame sono attribuiti 60 punti.
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 21/30.
    La  prova  orale  si intende superata con una votazione di almeno
21/30.
    Il punteggio finale dato dalla seguente somma:
      media dei voti riportati nelle prime due prove;
      votazione conseguita nella prova orale.
    3.  La  graduatoria  di  merito  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando.
    4. La procedura concorsuale deve concludersi entro sei mesi dalla
data  di  effettuazione  della  prima  prova.  L'inosservanza di tale
termine  dovra'  essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice  con motivata relazione da inoltrare all'amministrazione
e per conoscenza al dipartimento della funzione pubblica.
    5.  Il  rettore,  con  proprio decreto, previo accertamento della
regolarita' formale degli atti concorsuali, approva la graduatoria di
merito  del  concorso  e  dichiara  vincitori  i  candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
    6.  La  graduatoria di merito e' immediatamente esecutiva e sara'
pubblicata  nel bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
    7.  Di  tale  pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    8. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
    9.  La  graduatoria  di  merito  resta efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale   sopra   citato,   salvi   diversi  termini  derivanti  da
disposizioni  di  legge.  Sono altresi' fatti salvi gli effetti della
normativa   universitaria,   sulla   programmazione   delle   risorse
finanziarie per il reclutamento di personale dell'Ateneo.
    10.  L'eventuale  ulteriore  utilizzazione  della  graduatoria di
merito  e'  inoltre consentita nel caso in cui i vincitori siano gia'
dipendenti dell'Ateneo.