Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti,  sara'  invitato  a  presentare  a questa Universita' entro
trenta  giorni  dalla data di stipula del contratto, le dichiarazioni
sostitutive sotto elencate, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 403/1998 nonche' i documenti ivi
specificati:
      a)  dichiarazione  sostitutiva  di certificazioni attestanti il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  politici  (ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali  riportate  precisando  eventuali  provvedimenti  di amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale);
      b)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e  cumulo  di impieghi di cui agli articoli da 60 a
65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      c)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei servizi
resi  ai  sensi  dell'art.  145,  parte II, titolo I, del testo unico
delle  norme  sul  trattamento di quiescienza dei dipendenti civili e
militari  dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di cui ai predetti punti a), b) e
c),   sono   redatte   su   apposito  modulo  predisposto  da  questa
Universita';
      d)  certificato  rilasciato  da  una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario  o  da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e'  fisicamente  idoneo  al  servizio  incondizionato  e continuativo
nell'impiego  al  quale  concorre,  con  la  precisazione  che  si e'
eseguito  l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della legge 25  luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto
da  qualche  imperfezione  fisica, il certificato deve farne menzione
con  la  dichiarazione  che essa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante  stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento
di  lavoro  (in  bollo).  Tale  documento  deve  essere  in  data non
anteriore  a  sei  mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in
servizio  ovvero  alla  data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso.
    2.  A  termine  dell'ultimo  comma  dell'art. 11  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  il personale
statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato:
      a)  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa
alla  posizione  di  personale statale di ruolo con l'indicazione, ad
esclusione  del  personale  in  servizio  presso questo Ateneo, della
retribuzione goduta;
      b) certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui
al punto d) sopra indicato.
    La  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  predetto punto a) e'
redatta su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
    3.  La  documentazione si considera prodotta in tempo utile anche
se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    4.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.