IL RETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre   1981   relativo  alle  declaratorie  delle  qualifiche
funzionali  e  dei  profili  professionali  del personale non docente
delle universita';
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567 ed in particolare l'art. 33;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge 12 ottobre 1993, n. 413 ed in particolare l'art.
3, comma 1;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995  "Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche";
      Vista la legge 17 maggio 1995, n. 186, conversione in legge del
decreto-legge  27 marzo 1995, n. 89, ed in particolare gli articoli 1
e 3;
    Vista  la legge 21 giugno 1995, n. 236, conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120  - ed in
particolare l'art. 2, comma 3;
    Vista   la   legge   28 dicembre   1995,   n. 549,   "Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 1,
commi 4 e 31;
    Visto  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  4 aprile  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie
generale  -  Supplemento  ordinario  n.   93  alla Gazzetta Ufficiale
n. 132  del  7 giugno  1996,  con  il  quale  e' stata autorizzata la
sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro
del  comparto  del  personale  delle  "Universita'" con efficacia dal
22 maggio 1996;
    Visto  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
Supplemento  ordinario  n. 230  del  1o ottobre 1996, con il quale e'
stata   autorizzata   la   sottoscrizione  del  testo  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del personale delle
"Universita'" per il biennio economico 1996/1997;
    Vista  la  legge  28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge,
con  modificazioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
    Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448  ed  in  particolare
l'art. 29, comma 12;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488  ed  in  particolare
l'art. 20;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo   del   23 luglio   1997  in  merito  alla  pubblicita'  sulla
composizione   delle   commissioni   esaminatrici   delle   procedure
concorsuali attivate da questa amministrazione;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
Ateneo  del  29 aprile  1998  con  la  quale  si  e'  provveduto alla
revisione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo;
    Viste  le delibere del 23 dicembre 1999 e del 2 febbraio 2000 con
cui  il  consiglio di amministrazione di questo Ateneo ha autorizzato
la   copertura   di   due  posti  di  collaboratore  tecnico  per  il
dipartimento di medicina interna;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, il 50% dei posti vacanti
e  disponibili  nelle  varie  qualifiche e profili professionali alla
data  del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi
riservati  al  personale  appartenente  alla qualifica immediatamente
inferiore  della stessa area funzionale, in possesso di un'anzianita'
di  servizio,  maturata  in  tale  qualifica,  di  almeno sei anni se
partecipa a concorsi per posti di settima qualifica;
    Considerato  che  per  uno  dei  due  posti sopra citati e' stata
bandita una procedura selettiva pubblica;
    Accertata la vacanza dei posti da coprire;

                             Decretano:


                               Art. 1.


                          Numero dei posti

    E'  indetta  una  procedura  selettiva  riservata,  per titoli ed
esami,   per  la  copertura  di  un  posto  della  settima  qualifica
funzionale     dell'area     funzionale     tecnico-scientifica     e
socio-sanitaria,   profilo   di   collaboratore  tecnico,  presso  il
dipartimento  di  medicina  interna  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia di questa Universita'.
    La  procedura  selettiva  e'  riservata al personale appartenente
alla  sesta  qualifica  dell'area  funzionale  tecnico-scientifica  e
socio-sanitaria,  in servizio presso le universita' e gli istituti di
istruzione  universitaria,  in possesso di un'anzianita' di servizio,
maturata in tale qualifica, di almeno sei anni.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.