Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione alla procedura selettiva e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: a) essere inquadrato nella sesta qualifica funzionale, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo di assistente tecnico; b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, di un'anzianita' di servizio di almeno sei anni nella sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica; c) essere muniti del seguente titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comportera' l'esclusione dalla procedura selettiva e, comunque, dall'accesso alla qualifica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di procedura selettiva per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.