Art. 2.


                  Requisiti generali di ammissione

    Per   l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti requisiti generali:
      a) essere  inquadrato  nella  sesta  qualifica funzionale, area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo di assistente tecnico;
      b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo
per  la  presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva,  di  un'anzianita'  di  servizio  di almeno sei anni nella
sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;
      c) essere muniti del seguente titolo di studio:
        diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti
per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge
27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei
artistici   integrati   dai   corsi   annuali  previsti  dalla  legge
11 dicembre 1969, n. 910.
    La  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  di  cui sopra
comportera'  l'esclusione  dalla  procedura  selettiva  e,  comunque,
dall'accesso alla qualifica.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando di procedura selettiva per
la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.