Art. 8.


                    Formazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
    La  votazione  complessiva  e'  data  dalla  somma  del punteggio
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  della  media  dei  voti
conseguiti  nelle  prove  scritte di cui al precedente art. 6 e della
votazione conseguita nella prova orale.
    Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno  1998,  n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a
conclusione  delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  procedura  selettiva, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, formata secondo i criteri sopra specificati.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
procedura  selettiva,  e'  approvata  con  decreto  del rettore e del
direttore  amministrativo  di  questo  Ateneo  ed  e'  immediatamente
efficace.
    La   graduatoria  dei  vincitori  sara'  resa  pubblica  mediante
affissione  all'albo  ufficiale  dell'Universita'  di Modena e Reggio
Emilia  -  sede  di  Modena  -  via Universita' n. 4 - Modena, per un
periodo non inferiore a trenta giorni. Dalla data di affissione della
predetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
l'eventuale  copertura di posti per i quali la procedura selettiva e'
stata  bandita  e  che  successivamente  ed entro tale data dovessero
rendersi  disponibili.  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'
alla procedura selettiva.