Art. 4.

                               Titoli

    Il candidato dovra' allegare alla domanda gli eventuali titoli di
cui sia in possesso.
    Agli stessi non potra' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10 punti.
    Le  categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:
      1) titoli  di  servizio  prestato  presso  le  universita' e le
pubbliche   amministrazioni  nell'ambito  di  mansioni  attinenti  al
profilo  professionale del posto messo a concorso; fino ad un massimo
di punti 4;
      2)  pubblicazioni  scientifiche  relative  agli argomenti delle
prove concorsuali.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti    gli    obblighi   previsti   dall'art. 1   del   decreto
luogotenenziale  31 agosto  1945, n. 660; fino ad un massimo di punti
4;
      3)  titoli  accademici  e  di studio attinenti al posto messo a
concorso  in ragione della votazione riportata o del giudizio finale;
fino ad un massimo di punti 2.
    Saranno presi in considerazione:
      A) documenti  e  titoli,  in originale o in copia autenticata o
mediante  autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio, ai sensi dagli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 e dagli
articoli 1   e   3   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 403/1998;
      B)  pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia.  In  quest'ultimo  caso  il  candidato dovra' produrre, ai
sensi  delle norme contenute nella legge n. 15/1968 e nel decreto del
Presidente    della   Repubblica   n. 403/1998,   una   dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta' che dichiari la conformita' della
copia  all'originale.  Tale  ultima  dichiarazione sostitutiva dovra'
essere  sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere
la  documentazione  o  inviata  all'ufficio  preposto  allegando  una
fotocopia di un proprio documento di identita'.
    Le  autocertificazioni  e  le  dichiarazioni  rilasciate ai sensi
delle piu' volte richiamate disposizioni di cui alla legge n. 15/1968
e  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998, potranno
essere redatte secondo gli allegati modelli B e C.
      C)  elenco,  in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle
pubblicazioni o di quant'altro sia allegato alla domanda.
    I  documenti  ed  i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi  dell'art. 1  della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
    Non  e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'.
    Non   saranno   presi   in  considerazione  documenti,  titoli  o
pubblicazioni  che  perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
fatta  nella  seduta  preliminare,  sara'  effettuata  dopo  le prove
scritte e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato
di   tale   valutazione,  sara'  resa  nota  agli  interessati  prima
dell'espletamento della prova orale.