Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    La commissione giudicatrice e' cosi' composta:
      presidente:  dirigente o dirigente generale o docente almeno di
seconda fascia, o ricercatore confermato;
      componenti:  due  impiegati  con  qualifica  non inferiore alla
ottava,  area  funzionale  amministrativo-contabile.  Possono  essere
aggiunti uno o piu' esperti della materia;
      membri  aggregati:  un esperto in lingua inglese, un esperto in
lingua francese ed un esperto di informatica;
      segretario:  impiegato con qualifica non inferiore alla ottava,
area funzionale amministrativo-contabile.
    I  membri  aggregati partecipano esclusivamente alle sedute della
commissione  giudicatrice  relative alla riunione preliminare ed alla
prova orale.