Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' cosi' composta: presidente: dirigente o dirigente generale o docente almeno di seconda fascia, o ricercatore confermato; componenti: due impiegati con qualifica non inferiore alla ottava, area funzionale amministrativo-contabile. Possono essere aggiunti uno o piu' esperti della materia; membri aggregati: un esperto in lingua inglese, un esperto in lingua francese ed un esperto di informatica; segretario: impiegato con qualifica non inferiore alla ottava, area funzionale amministrativo-contabile. I membri aggregati partecipano esclusivamente alle sedute della commissione giudicatrice relative alla riunione preliminare ed alla prova orale.