Art. 6.

                   Approvazione delle graduatorie

    L'amministrazione,  accertata  la  regolarita'  della  procedura,
approva  gli  atti, formula la graduatoria generale di merito secondo
l'ordine  della  votazione  complessiva  e  dichiara  i  vincitori; a
parita'  di  merito  saranno osservati i criteri di cui al successivo
art. 7.
    La suddetta graduatoria generale di merito sara' affissa all'albo
dell'ateneo,   pubblicata   nel  notiziario  di  ateneo  e  trasmessa
all'ufficio relazioni con il pubblico.
    La   graduatoria   generale   di   merito   restera'  valida  per
ventiquattro   mesi   dalla   data   del   provvedimento  formale  di
approvazione degli atti del concorso.
    Dalla  data di trasmissione all'ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.