Art. 6. Approvazione delle graduatorie L'amministrazione, accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine della votazione complessiva e dichiara i vincitori; a parita' di merito saranno osservati i criteri di cui al successivo art. 7. La suddetta graduatoria generale di merito sara' affissa all'albo dell'ateneo, pubblicata nel notiziario di ateneo e trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico. La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti del concorso. Dalla data di trasmissione all'ufficio relazioni con il pubblico della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.