Art. 7.

              Riserva - Preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che  avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire  in  carta  semplice  a  questa  amministrazione,  entro il
termine  perentorio  di  giorni  quindici,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la
prova  orale, i documenti, in originale o in copia autenticata ovvero
le   dichiarazioni   sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta'  di  cui  alle  leggi  n. 15/68,  n. 127/1997 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 403/1998, attestanti il possesso dei titoli di riserva
e/o  di  preferenza a parita' di merito, gia' indicati nella domanda,
dai  quali  risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    I   beneficiari  della  riserva  di  cui  all'art. 1  del  bando,
individuati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, sono:
      a) le   persone  in  eta'  lavorativa  affette  da  minorazioni
fisiche,   psichiche   o   sensoriali  e  ai  portatori  di  handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per
il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella
indicativa   delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni  e
malattie  invalidanti  approvata,  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto
legislativo  23 novembre  1988,  n. 509,  dal Ministero della sanita'
sulla  base  della  classificazione  internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita';
      b) le  persone  invalide del lavoro con un grado di invalidita'
superiore  al  33  per  cento,  accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
      c) le  persone  non  vedenti  o  sordomute,  di  cui alle leggi
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970,
n. 381, e successive modificazioni;
      d) le  persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della    Repubblica    23 novembre   1978,   n. 915,   e   successive
modificazioni.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.