Art. 8.

                 Documenti di rito per l'assunzione

    I   vincitori   del   concorso   saranno  invitati,  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ad  attestare,  entro il
termine   perentorio   di  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'invito,  il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al
concorso, indicati all'art. 2 del bando.
    Ai   sensi   delle   leggi  n.  15/1968,  127/1997  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  il vincitore del concorso dovra' attestare,
nei   modi   e   nelle   forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, quanto segue:
      1) data e luogo di nascita;
      2)  titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso
di cui al presente bando;
      3) residenza;
      4) godimento dei diritti politici;
      5) cittadinanza;
      6)   eventuali   condanne   penali   riportate   e/o  eventuali
procedimenti penali in corso;
      7) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.
    Dalla  dichiarazione  deve  risultare  inoltre  che  i  requisiti
prescritti  erano  posseduti  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Ai   sensi   delle   leggi  n.  15/1968,  127/1997  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 403/1998, i vincitori del concorso dovranno attestare,
nei  modi  e  nelle  forme della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', quanto segue:
      di  non  aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art. 58   del   decreto   legislativo  n. 29/1993  e  successive
modificazioni  ed integrazioni ovvero dovranno optare per il rapporto
di impiego presso questo ateneo;
      di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da  un  impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1o comma, lettera d)
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'idoneita'  fisica  all'impiego dovra' essere attestata mediante
certificato  medico  rilasciato  da un medico militare o dal Servizio
sanitario  nazionale  da cui risulti che l'interessato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni
che  possano  comunque influire sul rendimento del servizio ed in cui
sia indicato l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto
dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    Qualora   il   candidato  sia  affetto  da  minorazioni  fisiche,
psichiche  o  sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la
dichiarazione  che  la  minorazione  stessa  non  riduca l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
    Qualora  i vincitori non presentino entro il succitato termine di
trenta giorni le dichiarazioni e la documentazione richiesta decadono
dal  diritto  all'assunzione;  e'  fatta salva la possibilita' di una
proroga  a  richiesta  degli  interessati  nel  caso  di comprovato e
giustificato impedimento.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di  propria fiducia i candidati vincitori,
qualora lo ritenga necessario.