Art. 9.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Constatata   la   regolarita'   delle   dichiarazioni   e   della
documentazione  di  cui  all'art. 8 del presente bando, si procedera'
alla   stipula   del   contratto   individuale   di  lavoro  a  tempo
indeterminato  con  i  vincitori  del concorso ed alla consequenziale
immissione in servizio.
    I  vincitori  assumeranno  servizio con il profilo di funzionario
amministrativo       in       prova,       nell'area       funzionale
amministrativocontabile,   con   diritto   al   relativo  trattamento
economico  previsto  dalla  normativa vigente, oltre gli assegni e le
indennita' spettanti per legge.
    In  caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato  o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di
prova,  nel  restante  periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal
rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di preavviso ne' di
indennita'  sostitutiva  del  preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato.