Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro Constatata la regolarita' delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'art. 8 del presente bando, si procedera' alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con i vincitori del concorso ed alla consequenziale immissione in servizio. I vincitori assumeranno servizio con il profilo di funzionario amministrativo in prova, nell'area funzionale amministrativocontabile, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennita' spettanti per legge. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera' alla risoluzione del contratto. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.