Art. 4. Inammissibilita' della domanda, regolarizzazioni, esclusione, decadenza Non e' ammessa la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dall'art. 3, ne' la domanda priva della firma del candidato. Non e' disposta l'esclusione nei confronti del candidato che nella domanda di partecipazione al concorso abbia omesso una o piu' delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta, possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovute essere dichiarati sotto la propria responsabilita' dal candidato stesso nella domanda di partecipazione. E' ammessa la regolarizzazione della domanda nella quale le dichiarazioni prescritte di cui all'art. 3 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse; in tali casi la stazione zoologica A. Dohrn concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procedera' all'esclusione dell'interessato dal concorso. Sono esclusi dal concorso: a) i candidati che, nella domanda di partecipazione, non abbiano indicato la posizione per la quale intendono concorrere e i candidati che con una sola domanda intendono partecipare al concorso per le diverse posizioni; b) coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dall'art. 3, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni; c) i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati revocati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla stazione zoologica A. Dohrn. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso, la stazione zoologica A. Dohrn dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso con provvedimento motivato secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. Allo stesso modo sara' disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3.