Art. 4.


Inammissibilita'   della   domanda,   regolarizzazioni,   esclusione,
                              decadenza

    Non  e'  ammessa  la  domanda  che  sia stata presentata oltre il
termine  stabilito  dall'art. 3, ne' la domanda priva della firma del
candidato.
    Non  e'  disposta  l'esclusione  nei  confronti del candidato che
nella  domanda  di partecipazione al concorso abbia omesso una o piu'
delle  dichiarazioni  prescritte  a  pena  di  esclusione qualora dal
contesto  delle domande stesse o dalla documentazione prodotta, possa
desumersi  sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli
elementi  o  circostanze che avrebbero dovute essere dichiarati sotto
la  propria  responsabilita'  dal  candidato  stesso nella domanda di
partecipazione.
    E'  ammessa  la  regolarizzazione  della  domanda  nella quale le
dichiarazioni  prescritte di cui all'art. 3 siano state eventualmente
rese in maniera parziale o omesse; in tali casi la stazione zoologica
A.  Dohrn  concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci
per  provvedere  alla  regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento
richiesto,   si   procedera'   all'esclusione   dell'interessato  dal
concorso.
    Sono esclusi dal concorso:
      a) i  candidati  che,  nella  domanda  di  partecipazione,  non
abbiano  indicato  la posizione per la quale intendono concorrere e i
candidati  che con una sola domanda intendono partecipare al concorso
per le diverse posizioni;
      b) coloro   che   abbiano   usufruito   dei  benefici  previsti
dall'art. 3,   della  legge  24 maggio  1970,  n. 336,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
      c) i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro
che   siano   stati  revocati  o  destituiti  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego   presso   una   pubblica   amministrazione,   ai  sensi
dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civile dello
Stato,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
10 gennaio 1957, n. 3.
    L'esclusione  e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato  nella  sua  domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta  ovvero  ancora  sulla  base  di  accertamenti  svolti dalla
stazione zoologica A. Dohrn.
    Qualora  i  motivi  che  determinano l'esclusione siano accertati
dopo  l'espletamento  del  concorso,  la  stazione zoologica A. Dohrn
dispone  la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione
al concorso con provvedimento motivato secondo le modalita' di cui al
precedente  art.  2. Allo stesso modo sara' disposta la decadenza dei
candidati  di  cui  eventualmente  risulti  non  veritiera  una delle
dichiarazioni di cui all'art. 3.