Art. 6. Titoli valutabili Le commissioni esaminatrici disporranno complessivamente di venti punti per la valutazione dei titoli. I titoli valutabili sono i seguenti: a) titoli di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, altri corsi di specializzazione post-universitari, altre lauree oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso): fino a un max punti 4; b) pubblicazioni o lavori a stampa, rapporti tecnici: fino a un max punti 6; c) esperienza professionale in settori inerenti alle competenze previste dal bando (borse di studio, contratti di lavoro, altri canali di formazione): fino a un max punti 10. Le commissioni esaminatrici determineranno i criteri per la suddivisione dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna categoria di titoli prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso. Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione esaminatrice saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi positiva lo specifico contributo del candidato, nella pubblicazione in esame, sara' sottoposto alla valutazione di merito. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.