Art. 6.


                          Titoli valutabili

    Le commissioni esaminatrici disporranno complessivamente di venti
punti per la valutazione dei titoli.
    I titoli valutabili sono i seguenti:
      a)  titoli di studio ed accademici (diploma di laurea richiesto
per   l'ammissione  al  concorso,  altri  corsi  di  specializzazione
post-universitari,   altre   lauree  oltre  a  quella  richiesta  per
l'ammissione al concorso): fino a un max punti 4;
      b) pubblicazioni o lavori a stampa, rapporti tecnici: fino a un
max punti 6;
      c) esperienza professionale in settori inerenti alle competenze
previste  dal  bando  (borse  di  studio,  contratti di lavoro, altri
canali di formazione): fino a un max punti 10.
    Le  commissioni  esaminatrici  determineranno  i  criteri  per la
suddivisione  dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna categoria di
titoli  prima  di  aver preso visione della documentazione presentata
dai candidati.
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso.
    Le  pubblicazioni  redatte  in  collaborazione  con  membri della
commissione   esaminatrice   saranno  preliminarmente  esaminate  dal
collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare
l'apporto  del  candidato.  Solo  nell'ipotesi  positiva lo specifico
contributo   del  candidato,  nella  pubblicazione  in  esame,  sara'
sottoposto alla valutazione di merito.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte,  prima  che  si  proceda alla correzione dei relativi
elaborati,  nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.