Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  sara' nominata e composta ai sensi
delle vigenti disposizioni.
    La  commissione  alla  prima  riunione, stabilisce i criteri e le
modalita'  di  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove  di esame da
formalizzare  nei  relativi  verbali, al fine di assegnare i punteggi
rispettivamente ai titoli ed alle singole prove.