Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La  Commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta da
un  consigliere della magistratura amministrativa o contabile o da un
avvocato  dello  Stato o da un dirigente generale dello Stato, che la
presiede, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.
    Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un dirigente della
stessa Autorita'.
    La  Commissione  ed  il  segretario  sono  nominati  con delibera
dell'Autorita'.