Art. 6. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta da un consigliere della magistratura amministrativa o contabile o da un avvocato dello Stato o da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente della stessa Autorita'. La Commissione ed il segretario sono nominati con delibera dell'Autorita'.