Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato al successivo art. 3, comma 1, devono: a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se di sesso maschile, ovvero il trentacinquesimo anno di eta', se di sesso femminile. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; b) essere in possesso della cittadinanza italiana; c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in odontoiatria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra; diploma di laurea in psicologia e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Saranno considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal competente Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato; f) per i soli concorrenti di sesso maschile: non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo art. 9. 3. Il conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e l'ammissione al corso applicativo sono inoltre subordinati all'accertamento, anche postumo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta previsti dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma i devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3, comma 1. Inoltre, i requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, salvo quello previsto dal comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata dell'iter formativo.