Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.   I   concorrenti,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle domande, indicato al successivo art. 3, comma 1,
devono:
      a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se di sesso
maschile,  ovvero  il  trentacinquesimo  anno  di  eta',  se di sesso
femminile.
    Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
      b) essere in possesso della cittadinanza italiana;
      c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
        diploma  di  laurea in odontoiatria e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra;
        diploma  di  laurea  in  psicologia e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo.
    Saranno   considerati   validi  i  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero,   sempreche'   gli   stessi  risultino  riconosciuti  dal
competente  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica   equipollenti   ad  uno  di  quelli  prescritti  per  la
partecipazione  al  concorso  indetto  con  il presente decreto. Allo
scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di  allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equipollenza;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti   d'autorita'   o  d'ufficio  da  precedente  arruolamento
volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o
delle Forze di polizia dello Stato;
      f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        non   essere   stati   riformati   alla   visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
        non  essere  stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale  al  servizio  incondizionato  quale
ufficiale  in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da
accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo art. 9.
    3.   Il  conferimento  della  nomina  ad  ufficiale  in  servizio
permanente   e   l'ammissione   al  corso  applicativo  sono  inoltre
subordinati   all'accertamento,   anche  postumo,  del  possesso  dei
requisiti  di  moralita' e condotta previsti dall'art. 26 della legge
1o febbraio  1989,  n. 53,  da  accertarsi  con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
    4. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma  i devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande indicato al successivo art. 3, comma 1.
Inoltre,  i  requisiti  di  cui  ai  precedenti commi 1, 2 e 3, salvo
quello previsto dal comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino
alla  data  di nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta
la durata dell'iter formativo.