Art. 11.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    L'amministrazione   procedera'   all'assunzione  dei  concorrenti
dichiarati  vincitori  nel  profilo  di collaboratore di elaborazione
dati  -  settima  qualifica  -  area  funzionale  delle  strutture di
elaborazione  dati, presso la S.I.S.S.A. di Trieste, subordinatamente
all'accertamento  della  disponibilita'  finanziaria,  come  disposto
dalla normativa in vigore.
    I  candidati dichiarati vincitori del concorso saranno chiamati a
sottoscrivere   il   contratto   individuale   di   lavoro   a  tempo
indeterminato,  come  previsto  dal C.C.N.L. di comparto stipulato il
21 maggio 1996.
    Il  trattamento  economico verra' attribuito in base alle vigenti
disposizioni.
    L'immissione   in   servizio  potra'  avvenire  in  attesa  della
regolarizzazione  della  documentazione di rito, di cui al successivo
art. 12 del presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia.
Le   prestazioni   di   servizio   rese   fino   alla   comunicazione
dell'inefficacia del provvedimento verranno comunque compensate.
    Il  dipendente e' soggetto ad un periodo di prova della durata di
tre   mesi  non  rinnovabile  e  non  prorogabile.  Per  la  restante
disciplina si rinvia all'art. 17 del C.C.N.L. attualmente in vigore.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    Non  potra' essere ottenuto il trasferimento ad altra universita'
entro i primi sette anni di servizio.
    L'orario   di  servizio  e'  articolato  su  cinque  giorni  alla
settimana.