Art. 11. Costituzione del rapporto di lavoro L'amministrazione procedera' all'assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nel profilo di collaboratore di elaborazione dati - settima qualifica - area funzionale delle strutture di elaborazione dati, presso la S.I.S.S.A. di Trieste, subordinatamente all'accertamento della disponibilita' finanziaria, come disposto dalla normativa in vigore. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno chiamati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dal C.C.N.L. di comparto stipulato il 21 maggio 1996. Il trattamento economico verra' attribuito in base alle vigenti disposizioni. L'immissione in servizio potra' avvenire in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 12 del presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione dell'inefficacia del provvedimento verranno comunque compensate. Il dipendente e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi non rinnovabile e non prorogabile. Per la restante disciplina si rinvia all'art. 17 del C.C.N.L. attualmente in vigore. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Non potra' essere ottenuto il trasferimento ad altra universita' entro i primi sette anni di servizio. L'orario di servizio e' articolato su cinque giorni alla settimana.