Art. 14. R i n v i o Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e nella legge 29 gennaio 1986, n. 23, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive norme di integrazione e modificazione. Trieste, 17 luglio 2000 Il direttore amministrativo: Zotta Vittur