Art. 5. T i t o l i La valutazione dei titoli, previa individuazione del criteri, sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. I risultati di tale valutazione saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale. Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con i punteggi qui di seguito indicati: a) titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, tenuto conto della valutazione finale: fino ad un massimo di punti 3 su 30; b) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 4 su 30; c) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 1 su 30; d) dottorato di ricerca, diplomi o attestati di specializzazione o qualificazione professionale a carattere tecnico inerente al posto messo a concorso, o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere fino ad un massimo di punti 2 su 30. I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata e dovranno pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Non saranno valutati gli anni di servizio richiesti quale requisito di ammissione al concorso (di cui all'art. 2, punto a), secondo comma del presente bando).