Art. 5.

                             T i t o l i

    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione del criteri,
sara'  effettuata  dopo  le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    I  risultati  di  tale valutazione saranno resi noti ai candidati
prima dell'effettuazione della prova orale.
    Ai  titoli  non  puo'  essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente.
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dai candidati, per le categorie e con i punteggi
qui di seguito indicati:
      a) titolo   di   studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso,  tenuto  conto della valutazione finale: fino ad un massimo
di punti 3 su 30;
      b) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 4 su 30;
      c) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 1 su 30;
      d) dottorato    di    ricerca,    diplomi    o   attestati   di
specializzazione  o  qualificazione professionale a carattere tecnico
inerente  al posto messo a concorso, o altra idonea documentazione da
cui  sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle
mansioni da svolgere fino ad un massimo di punti 2 su 30.
    I  suddetti  titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata  e  dovranno  pervenire  entro  il  termine  di  scadenza
previsto   per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
concorso.
    Non  saranno  valutati  gli  anni  di  servizio  richiesti  quale
requisito  di  ammissione  al  concorso (di cui all'art. 2, punto a),
secondo comma del presente bando).