Art. 7.

                   Preferenza a parita' di merito

    I  candidati che abbiano superata la prova orale ed intendano far
valere  i  titoli  di  preferenza  di cui all'art. 5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, gia' indicati
nella   domanda  di  concorso,  sono  tenuti  a  farli  pervenire  in
originale,  in  copia  autenticata,  in  fotocopia  non autenticata e
corredati dall'autodichiarazione di conformita' all'originale, ovvero
dovranno  produrre  una  dichiarazione  sostitutiva  che  contenga  i
riferimenti necessari all'amministrazione per i controlli di rito.
    Da   tali   documenti,   o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,   dovra'  risultare  inoltre  che  il  requisito  era
posseduto   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  documenti  in  questione,  o  le  corrispondenti dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dal  controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera,  fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 26 della
legge n. 15/1968.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sano:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra a di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i  genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla piu' giovane eta' del candidato.