Art. 8. Approvazione della graduatoria Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la graduatoria seconda l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 7. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti canseguiti nelle prove scritte/pratiche e del voto conseguito nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi dalla pubblicazione e nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio, puo' essere utilizzata per la copertura di posti vacanti.