Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    Espletate  le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria seconda l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste nel precedente art. 7.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
canseguiti  nelle  prove scritte/pratiche e del voto conseguito nella
prova orale.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,    e'    approvata    con   provvedimento   del   direttore
amministrativo,  e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante
affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona.
Dalla  data  della  pubblicazione  decorre  il  termine per eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  di  merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla  pubblicazione  e nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di
bilancio, puo' essere utilizzata per la copertura di posti vacanti.