Art. 9.

                             Assunzione

    A   seguito  dell'approvazione  della  graduatoria  di  merito  i
candidati   risultati  vincitori  saranno  invitati  a  stipulare  un
contratto  individuale  di lavoro conformemente a quanto previsto dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro del comparto universita'
vigente,  e  saranno  assunti  in  via  provvisoria  con  riserva  di
accertamento  dei  requisiti prescritti per la qualifica per la quale
sono risultati vincitori.
    Entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto, i vincitori
dovranno produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione in
base alla normativa vigente in materia.
    La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o
la  omessa  regolarizzazione  della documentazione stessa nel termine
prescritto, implicano l'impossibilita' di dar luogo alla stipulazione
del  contratto  di  lavoro  ovvero,  per  i rapporti gia' instaurati,
comportano l'immediata risoluzione dei medesimi.
    La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine  indicato  da  questa  amministrazione  comporta  l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro.
    Qualora  il  lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo,
con   ritardo   sul  termine  prefissatogli,  gli  effetti  economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
    La  durata  del  periodo  di  prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una  delle  parti,  il dipendente si intende confermato in servizio e
gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.