Art. 3. Esami di ammissione Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta e in un colloquio. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nonche' la conoscenza di una o piu' lingue straniere. Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata, con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa. La convocazione per la prova orale avverra', ugualmente, a mezzo lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale, da parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.