Art. 3.

                         Esami di ammissione

    Gli  esami  di ammissione consistono in una prova scritta e in un
colloquio.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione, la
capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla ricerca scientifica,
nonche' la conoscenza di una o piu' lingue straniere.
    Il  diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno,  del  mese  e  dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato  agli  interessati  tramite  raccomandata,  con  avviso di
ricevimento,  inviata almeno quindici giorni prima della data fissata
per la prova stessa.
    La  convocazione per la prova orale avverra', ugualmente, a mezzo
lettera  raccomandata,  che  verra'  inviata  a  coloro  che  avranno
superato  la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la  prova,  ovvero  a  mezzo di comunicazione in sede concorsuale, da
parte  della  commissione  esaminatrice,  nella  ipotesi  di rinuncia
scritta  ai  termini  di  preavviso,  espressa  da  tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.