Art. 4. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno nominate dal rettore, sentito il collegio dei docenti. Esse saranno composte ciascuna da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nei casi di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.