Art. 4.

                      Commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato di ricerca saranno nominate dal rettore, sentito
il  collegio  dei  docenti.  Esse  saranno  composte  ciascuna da tre
docenti  di  ruolo,  cui  possono  essere  aggiunti  non  piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
strutture  pubbliche  e private di ricerca; la nomina di tali esperti
e' obbligatoria nei casi di convenzioni od intese con piccole e medie
imprese.