Art. 5.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In caso di rinuncia, mancata o
tardiva  accettazione,  da  parte degli aventi diritto, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria, purche' non
sia trascorso un mese dall'inizio del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.