Art. 5. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di rinuncia, mancata o tardiva accettazione, da parte degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.