Art. 7. Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle borse bandite. A parita' di merito prevale la situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997) e successive modifiche e integrazioni. Per usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito personale, complessivo annuo lordo superiore a lire 15 milioni, con riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 lorde, assoggettato ai contributi di legge. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui risulti il mantenimento del requisito reddituale. Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale, previo il rilascio di appositi attestati di frequenza da parte del coordinatore del dottorato. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura non inferiore del 50 per cento. Coloro che si classifichino in posizione utile nella graduatoria di merito, ma non siano in possesso dei requisiti per usufruire della borsa di studio, di cui al precedente articolo 7, dovranno pagare il contributo per l'accesso ai corsi di dottorato e la frequenza degli stessi. L'ammontare annuo di tale contributo e' di L. 2.000.000, graduato secondo le fasce di condizione economica del nucleo familiare, definite nel modo che segue: Fasce di reddito Importo contributo oltre i 70 milioni annui per famiglia di 3 persone L. 2.000.000 da 50 a 70 milioni annui L. 1.500.000 fino a 50 milioni L. 1.000.000 La situazione economica del nucleo familiare deve essere autocertificata dal capofamiglia e/o dal candidato utilizzando, per quanto compatibile, la modulistica annessa al regolamento per il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti iscritti all'Universita' degli studi del Molise. Il versamento dei contributi deve essere effettuato sul conto corrente postale dell'Universita', Campobasso, con le seguenti modalita': per coloro che nell'anno accademico 2000/2001, si iscrivono al primo anno: due rate annue, la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 30 giugno 2001, per gli anni successivi al primo, i versamenti dovranno essere effettuati nel seguente modo: la prima rata entro il 30 novembre, la seconda entro il 30 giugno. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.