Art. 7.

      Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza

    Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa
del  merito,  secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento
delle  borse  bandite.  A  parita'  di  merito  prevale la situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri del 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 116
del  9 giugno  1997)  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Per
usufruire  della  borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite
apposita   autocertificazione,   di   non  usufruire  di  un  reddito
personale,  complessivo  annuo lordo superiore a lire 15 milioni, con
riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa.
    Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi  altra natura aventi
carattere   ricorrente,   con  esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale o derivanti da servizio militare di leva.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e' di L. 20.450.000
lorde, assoggettato ai contributi di legge.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del corso. Per confermare il diritto al godimento
della  borsa  anche  negli  anni  successivi  al primo, i beneficiari
dovranno produrre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposite
autocertificazioni  da  cui  risulti  il  mantenimento  del requisito
reddituale.
    Il  pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale,
previo  il  rilascio  di appositi attestati di frequenza da parte del
coordinatore del dottorato.
    L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato, per l'eventuale
periodo  di  soggiorno  all'estero, nella misura non inferiore del 50
per cento.
    Coloro  che si classifichino in posizione utile nella graduatoria
di merito, ma non siano in possesso dei requisiti per usufruire della
borsa  di studio, di cui al precedente articolo 7, dovranno pagare il
contributo  per  l'accesso ai corsi di dottorato e la frequenza degli
stessi.
    L'ammontare annuo di tale contributo e' di L. 2.000.000, graduato
secondo  le  fasce  di  condizione  economica  del  nucleo familiare,
definite nel modo che segue:

       Fasce di reddito                            Importo contributo
oltre i 70 milioni annui per famiglia di 3 persone      L. 2.000.000
da 50 a 70 milioni annui                                L. 1.500.000
fino a 50 milioni                                       L. 1.000.000
    La   situazione   economica  del  nucleo  familiare  deve  essere
autocertificata  dal  capofamiglia e/o dal candidato utilizzando, per
quanto  compatibile,  la  modulistica  annessa  al regolamento per il
pagamento  delle  tasse  e  dei  contributi  da  parte degli studenti
iscritti all'Universita' degli studi del Molise.
    Il  versamento  dei  contributi  deve essere effettuato sul conto
corrente   postale  dell'Universita',  Campobasso,  con  le  seguenti
modalita':
      per  coloro che nell'anno accademico 2000/2001, si iscrivono al
primo  anno:  due  rate  annue, la prima all'atto dell'iscrizione, la
seconda entro il 30 giugno 2001,
      per  gli anni successivi al primo, i versamenti dovranno essere
effettuati  nel seguente modo: la prima rata entro il 30 novembre, la
seconda entro il 30 giugno.
    Le  borse  di  studio  non  sono  cumulabili  con  altre  borse a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi.
    Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi  ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della   legge   3 luglio   1998,   n. 210,   possono  essere  coperti
dall'Universita'  anche  mediante  convenzioni  con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria.