Art. 8.

            Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato

    1. Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2. Eventuali  differimenti  della  data  di inizio o interruzioni
possono  essere  concessi  dal  rettore, su proposta del collegio dei
docenti,  nei  casi  di  maternita',  grave  e  documentata malattia,
servizio   militare,   gravi  e  documentati  motivi.  In  tali  casi
l'interessato potra' chiedere:
      il  "congelamento"  per  un  anno,  in  tal  caso terminera' le
proprie attivita' con un anno di ritardo;
      una  "proroga"  o "una interruzione temporanea", in tale caso i
mesi  di  assenza potranno essere recuperati con l'autorizzazione del
collegio  dei docenti. Qualora la proroga o l'interruzione riguardino
un  periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l'intero
anno.
    3. Il   collegio  dei  docenti,  previa  verifica  dei  risultati
conseguiti,  puo'  deliberare  la  "sospensione" o "l'esclusione" dal
corso,   anche   nei   casi   di  assenze  prolungate,  reiterate  ed
ingiustificate. Il collegio dei docenti puo' consentire ai dottorandi
esclusi  o  sospesi lo svolgimento di attivita' per un ulteriore anno
senza godimento della borsa.
    4. In  caso  di  sospensione di durata superiore a trenta giorni,
ovvero  di  esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio. E devono essere restituiti i ratei di borsa percepiti.
    5. Agli  studenti  dei dottorati di ricerca puo' essere affidata,
su   proposta  del  collegio  dei  docenti,  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  che  non deve, in ogni caso,
compromettere  l'attivita'  di  formazione  alla  ricerca  e non puo'
superare  le  sessanta ore annue. Tale attivita', facoltativa e senza
oneri  per il bilancio dello Stato, non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso  ai  ruoli  delle  universita'. Possono altresi', su loro
richiesta  e  previo  parere  favorevole  del  consiglio di facolta',
partecipare  alle  commissioni  di esame in qualita' di cultori della
materia.
    6. Alla  fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di
dottorato   hanno   l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata
relazione  sull'attivita'  e  le  ricerche  svolte  al  collegio  dei
docenti,  che  ne  cura  la  conservazione  e che, previa valutazione
dell'assiduita'  e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso,
propone   al   rettore   il   proseguimento   del  dottorato,  ovvero
l'esclusione.
    7. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi
di  dottorato,  senza borsa di studio, anche i beneficiari di assegni
per    collaborazione    ad    attivita'    di   ricerca,   conferiti
dall'Universita'  del  Molise  o da altri atenei ai sensi della legge
n. 449  del  27 dicembre 1997 anche in soprannumero rispetto ai posti
banditi.  Il  numero  dei  titolari  di  assegni  ammessi ai corsi di
dottorato  non  potra'  complessivamente  superare la meta' dei posti
istituiti,  con  arrotondamento  all'unita'  per  eccesso. I corsi di
dottorato,   cui  gli  assegnisti  possono  essere  ammessi,  possono
riguardare  le stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per
la  quale  sono  detentori  di  assegni. E' necessario, in ogni caso,
l'assenso  del responsabile della ricerca e del collegio dei docenti,
circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.
    8. I  dottorandi, iscritti a corsi con sede amministrativa presso
l'Universita'  del  Molise,  sono  assicurati, ai sensi della vigente
normativa,  per  tutta  la  durata  del  corso  ed in qualunque sede,
italiana  o  straniera,  essi  si  trovino  per  svolgere  le proprie
attivita'  formative,  purche'  regolarmente  autorizzati, secondo le
modalita' indicate nel precedente art. 4, punto 5.

                               Art. 9


           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il   titolo   di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  del  Molise,  si  consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    Per  l'esame  finale  verra'  nominata  dal  rettore,  sentito il
collegio  dei  docenti,  una  apposita  commissione,  composta da tre
docenti  di  ruolo,  qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche  a  cui si riferisce il corso. Per comprovati motivi che
non  consentano  la  presentazione  della tesi nei tempi previsti, il
rettore,  su  proposta  del  collegio  dei docenti, puo' ammettere il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
    Per   tutto  quanto  non  compreso  nel  presente  bando,  si  fa
riferimento  al  regolamento  in  materia  di  dottorato  di ricerca,
emanato dall'Universita' degli studi del Molise con decreto rettorale
n. 1590  del  5 ottobre 1999, disponibile presso il servizio borse di
studio   dell'Ateneo   e   consultabile   anche   sul  sito  Internet
dell'Universita'  del Molise, all'indirizzo http://www.unimol.it/ sul
quale e' consultabile anche il presente bando.
      Campobasso, 4 luglio 2000
Il rettore: Cannata