Art. 9.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I   vincitori,   ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,  a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto  individuale  di lavoro, i sotto elencati documenti, in una
delle seguenti forme:
      1)  originale,  o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
      2)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  su appositi
moduli  predisposti  da questa amministrazione (per tutti i documenti
tranne  per  quello  di cui al punto e) che dovra' essere prodotto in
originale). In quest'ultimo caso, ai sensi del decreto del Presidente
della   Repubblica  n. 403/1998,  resta  salva  la  possibilita'  per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere:
      a) certificato   comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana  o  titolo  che  da'  luogo  all'equiparazione o certificato
comprovante  il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
      b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I
cittadini  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea devono
presentare  certificato  di  godimento  dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
      c) originale  del  titolo di studio o certificato sostitutivo a
tutti  gli effetti dello stesso, ovvero copia del diploma autenticata
nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti  il  possesso  del  titolo  di studio prescritto dall'art. 2,
punto 2), del presente bando;
      d)  copia  integrale  dello  stato  di  servizio militare o del
foglio  matricolare  o certificato dell'esito di leva nel caso in cui
l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
      e) certificato medico rilasciato dall'azienda U.S.L. competente
per  territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.
    Qualora  il  candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il  certificato  ne  deve  fare  menzione  con  la  dichiarazione che
l'imperfezione   stessa   non   e'   tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego per il quale concorre.
    Ai   sensi  del  decreto  legislativo  n. 626/1994  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   il  vincitore  sara'  sottoposto  ad
accertamento  medico-sanitario  da  parte  del  medico competente che
esprimera'  il  giudizio  sull'idoneita'  psico-fisica  del candidato
all'impiego.
    Per  i  portatori  di  handicap  si procedera' cosi' come dispone
l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      f) dichiarazione  attestante  l'esistenza  di altri rapporti di
impiego  pubblico  o privato e, in caso affermativo, relativa opzione
per  il  nuovo  impiego o dichiarazione relativa all'esistenza di una
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993.
    Detta dichiarazione, resa in data successiva al ricevimento della
nota  di  invito  dell'Amministrazione,  deve  contenere le eventuali
indicazioni   concernenti  le  cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti  di  impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata in
carta libera ed anche se negativa.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I   documenti,   o   le  relative  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione,  di  cui  alle  lettere a) e b) del presente articolo
dovranno  altresi'  attestare  che  l'interessato era in possesso dei
requisiti  prescritti  anche  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    Valendosi  dei  principi di semplificazione contenuti nella legge
4 gennaio  1968,  n. 15,  e  15 maggio  1997, n. 127, ed ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 19 marzo 1994,
n. 281,  e  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
questa amministrazione provvedera' ad effettuare opportuni controlli,
solamente  per  i  cittadini  italiani,  presso la competente procura
della  Repubblica,  sulla  veridicita' delle dichiarazioni rilasciate
relative alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti.
    I  candidati  indigenti  hanno  la  facolta' di produrre in carta
libera  i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la
loro condizione di indigenza.
    I  profughi  dei  territori  di  confine  hanno  facolta' di fare
riferimento  ai  documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o
ad  atti  ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e
di  fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti,  l'autorita'  che li ha rilasciati o gli uffici presso cui
sono depositati.
    Ai   sensi   dell'ultimo   comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  il personale
statale  di  ruolo  e' tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla
stipula  del  contratto  individuale di lavoro, i seguenti documenti:
titolo  di studio, o equivalente autocertificazione (ad eccezione del
personale   delle   universita'   e   degli  istituti  di  istruzione
universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della
legge  n. 312/1980)  e  certificato  medico  ed  e'  esonerato  dalla
presentazione degli altri documenti di rito. La copia integrale dello
stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio.
    I  documenti  di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle
forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
    Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione  del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione  valutati  i  motivi,
proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    Il  nuovo  assunto  sara'  invitato  a regolarizzare entro trenta
giorni    dalla    data    della    nuova    richiesta    da    parte
dell'amministrazione,   a   pena   di  decadenza,  la  documentazione
incompleta o affetta da vizio sanabile.