Art. 8.

Stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro e assunzione in
                              servizio

    lI  vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova, mediante
stipulazione  del  contratto individuale di lavoro, nel sesto livello
dell'area   funzionale  tecnico-scientifica,  profilo  di  assistente
tecnico.
    All'atto  dell'assunzione  in  servizio il dipendente e' tenuto a
comprovare,  ai  sensi  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e del
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998,  mediante
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazioni,  il  possesso  dei
requisiti  previsti  per  l'ammissione  all'impiego, come specificati
nell'art. 2   del   presente  bando.  La  dichiarazione  relativa  al
requisito  della  cittadinanza  e  del godimento dei diritti politici
deve  riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di
scadenza  del  bando.  L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive,
ai  sensi  dell'art. 11  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998.   Qualora   dal   controllo   dovesse  emergere  la  non
veridicita'  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968,  n. 15 in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non
intenda   o   non  sia  in  grado  di  ricorrere  alla  dichiarazione
sostitutiva  di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti
o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti
o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio
da  questo  Ateneo  su  indicazione  da  parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
    L'idoneita'   fisica   all'impiego  sara'  accertata  dal  medico
competente dell'Universita' degli studi di Milano.
    Il  periodo  di  prova  avra' una durata di tre mesi e non potra'
essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.