Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso  di  cui  all'art. 5,  ciascuna  commissione tiene la sua
prima  riunione,  nel  corso  della quale provvede a predeterminare i
criteri  di  massima  per  la  valutazione  dei titoli dei candidati,
tenendo  presente,  per  quanto applicabili, le indicazioni contenute
nell'art. 2,  commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
390/1998.
    2.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi del comma precedente, e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma  4, lettera a),
massimo punti 20. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificamente l'attivita' svolta presso universita' o enti
di   ricerca,   pubblici   e   privati,   italiani  e  stranieri,  le
pubblicazioni,   rapporti  tecnici  e  brevetti  non  compresi  nella
successiva lettera b);
      b) le  pubblicazioni  ed  i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma  4,  lettera b), massimo punti 10 con un massimo di punti 2 per
ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico.