Art. 7.

                                Esami

    1. Gli esami si articolano in:
      a) una  prova  scritta,  diretta  ad  accertare il possesso, da
parte  del  candidato, delle competenze previste nell'allegato A) del
bando di concorso;
      b) una  prova  orale,  consistente nella discussione di aspetti
tecnologici  di  ordine  generale  e  specifico  del  settore  di cui
all'allegato A) prescelto dal candidato, nonche' della prova scritta,
del  curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici. La prova
orale  e'  diretta  anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e
straniera/e e dell'informatica, e la conoscenza della lingua italiana
per i candidati stranieri.
    2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la
prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
    3.  Il  giorno ed il luogo della prova scritta sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono sostenere la predetta
prova.
    4.  Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta  non  puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
    5.  Alla  prova  orale  sono  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
    6.  Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
      a) del   punteggio   riportato  nella  prova  scritta  e  nella
valutazione dei titoli;
      b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
    7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
    8.  La  prova  orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno
sufficiente  in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
    9.   Al  termine  della  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
Commissione  esaminatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata in tale prova,
elenco  che,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario della
Commissione,  e'  affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo della sede
d'esame.
    10.  Per  essere  ammessi  alle prove di esame i candidati devono
presentare  un  valido  documento di identita' personale, i candidati
che  non  si  presenteranno  a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
    11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
    12.  La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito  ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso,  nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito  il  piu' elevato punteggio finale, non inferiore a 63/90,
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nelle singole prove di esame.