Art. 10.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  Non  prima  di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
dell'avviso  di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere
all'organo di ricerca o struttura CNR presso il quale hanno inoltrato
la  domanda  di partecipazione al concorso la restituzione, con spese
di  spedizione  a  loro  carico,  dei documenti e delle pubblicazioni
presentate.  La  restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data
della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
    2.   Trascorso   il  suddetto  termine  il  C.N.R.  non  e'  piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.