Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
      c) la   cui   domanda  non  contenga  tutti  i  dati  richiesti
all'art. 4, comma 2, lettere f), m);
      d) che   non   abbiano   i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando;
      e) che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione a piu'
settori  dello  stesso  organo di ricerca o struttura CNR nell'ambito
del presente bando;
      f) che  siano  gia' dipendenti del C.N.R. con contratto a tempo
indeterminato,  inquadrati  nel  medesimo livello di quello stabilito
dal presente bando.
    2.   I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Il
Presidente del C.N.R. puo' disporre in qualunque momento l'esclusione
dal  concorso  per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi
che  determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del
concorso  il  presidente  del  C.N.R.  dispone  la  decadenza da ogni
diritto  conseguente  alla  partecipazione  al concorso stesso; sara'
ugualmente  disposta  la  decadenza  dei candidati di cui risulti non
veritiera   una   delle   dichiarazioni  previste  nella  domanda  di
partecipazione    al    concorso    o    delle    dichiarazioni    di
autocertificazione.