Art. 3. Esclusione dal concorso 1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia priva della firma del candidato; c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti all'art. 4, comma 2, lettere f), m); d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 del presente bando; e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu' settori dello stesso organo di ricerca o struttura CNR nell'ambito del presente bando; f) che siano gia' dipendenti del C.N.R. con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito dal presente bando. 2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Presidente del C.N.R. puo' disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il presidente del C.N.R. dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.