Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    1.  Nell'ambito  del  presente  bando le commissioni giudicatrici
sono  nominate,  per  ogni settore di cui all'allegato A, con decreto
del  presidente  del  CNR e sono costituite da tre membri effettivi e
due  supplenti; le composizioni delle commissioni sono pubblicate sul
sito  Internet  del  CNR:  www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di
tale  pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
    2.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  presidente del CNR nel termine
perentorio  di  trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al  precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
    6.  Ciascuna  commissione conclude la procedura concorsuale entro
centoventi   giorni  dalla  data  della  prima  riunione  di  cui  al
successivo  art. 6 comma 1. Con proprio decreto il presidente del CNR
puo'  prorogare il predetto termine per una sola volta e per non piu'
di  sessanta  giorni;  decorso  inutilmente  quest'ultimo termine, il
presidente  del  CNR  procede  allo scioglimento della commissione ed
alla sua ricostituzione.