Art. 5. Commissioni giudicatrici 1. Nell'ambito del presente bando le commissioni giudicatrici sono nominate, per ogni settore di cui all'allegato A, con decreto del presidente del CNR e sono costituite da tre membri effettivi e due supplenti; le composizioni delle commissioni sono pubblicate sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". 2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i commissari. 3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo. 4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di commissario. 5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al presidente del CNR nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6 comma 1. Con proprio decreto il presidente del CNR puo' prorogare il predetto termine per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni; decorso inutilmente quest'ultimo termine, il presidente del CNR procede allo scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.