Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana
dell'avviso  di  cui  all'art. 5,  ciascuna  commissione tiene la sua
prima  riunione,  nel  corso  della quale provvede a predeterminare i
criteri  di  massima  per  la  valutazione  dei titoli dei candidati,
tenendo  presente,  per  quanto applicabili, le indicazioni contenute
nell'art. 2,  commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
390/1998.
    2.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  50  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma  4, lettera a),
massimo punti 30. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificamente l'attivita' svolta presso universita' o enti
di   ricerca,   pubblici   e   privati,   italiani  e  stranieri,  le
pubblicazioni,   rapporti  tecnici  e  brevetti  non  compresi  nella
successiva lettera b);
      b) le  pubblicazioni  ed  i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma  4,  lettera b), massimo punti 20 con un massimo di punti 2 per
ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico.