Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati, tenendo presente, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'art. 2, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 390/1998. 2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 50 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), massimo punti 30. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificamente l'attivita' svolta presso universita' o enti di ricerca, pubblici e privati, italiani e stranieri, le pubblicazioni, rapporti tecnici e brevetti non compresi nella successiva lettera b); b) le pubblicazioni ed i rapporti tecnici di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), massimo punti 20 con un massimo di punti 2 per ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico.