Art. 7.

                              Colloquio

    1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti tecnologici
di  ordine  generale  e  specifico  del settore di cui all'allegato A
prescelto  dal candidato, nonche' sul curriculum, sulle pubblicazioni
e sui rapporti tecnici. Il colloquio e' diretto anche ad accertare la
conoscenza  della/e  lingua/e  straniera/e  e  dell'informatica, e la
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
    2.  La  commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di
50 punti.
    3.  L'avviso  di  convocazione  al colloquio e' dato ai candidati
mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in
cui devono sostenerlo.
    4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 30/50 nell'esame dei titoli.
    5.  Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli.
    6.  Il  colloquio  sintende  superato  dai  candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 35/50 ed un giudizio almeno
sufficiente  in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
    7.  Al  termine della seduta relativa al colloquio la Commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
della  votazione  da  ciascuno  riportata  in tale prova, elenco che,
sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario della Commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
    8.  Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare
un  valido  documento  di identita' personale, i candidati che non si
presenteranno  a  sostenere  il colloquio nel giorno fissato, saranno
dichiarati decaduti dal concorso.
    9.  Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di  eventuali  spese sostenute dai candidati per la partecipazione al
concorso.
    10.  La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito  ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso,  nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito  il piu' elevato punteggio finale, non inferiore a 70/100,
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nel colloquio.