Art. 5
                      Commissioni giudicatrici
1.	Nell'ambito  del  presente  bando le Commissioni giudicatrici sono
nominate,  per  ogni  settore di cui all'allegato A), con decreto del
Presidente  del  CNR, e sono costituite da tre membri effettivi e due
supplenti; le composizioni delle commissioni sono pubblicate sul sito
Internet  del  CNR:  www.urp.cnr.it  (vedere sezione Lavoro). Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed
esami.
2.	La  partecipazione  ai  lavori  delle  commissioni  costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3.	In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita' per
cause  sopravvenute  di  un  membro  effettivo  subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4.	Le  eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di commissario.
5.	Eventuali  istanze  di  ricusazione di uno o piu' componenti della
Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dall'art.51  del  codice  di  procedura civile,
devono  essere  proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio
di  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana dell'avviso di cui al
precedente  comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di
ricusazione  dei  commissari.  Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6.	Ciascuna  Commissione  conclude  la  procedura  concorsuale  entro
centoventi   giorni  dalla  data  della  prima  riunione  di  cui  al
successivo  art.6  comma 1. Con proprio decreto il Presidente del CNR
puo'  prorogare il predetto termine per una sola volta e per non piu'
di  sessanta  giorni;  decorso  inutilmente  quest'ultimo termine, il
Presidente  del  CNR  procede  allo scioglimento della commissione ed
alla sua ricostituzione.